Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie: cosa succede dal 1° ottobre 2022?
Misure concernenti l’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
In molti, a fronte della decadenza dell’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie prevista per la giornata odierna e attinente all’accesso delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali erano in attesa di capire se sarebbe stata prevista una proroga di tale obbligo oppure no.
Nella giornata di ieri, l’attuale Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fornito una risposta a tale quesito mediante l’emanazione di una Ordinanza inerente proprio alle misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Nel provvedimento si è dato atto che in considerazione e in relazione all’attuale andamento epidemiologico persistono ancora esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 con riferimento all’accesso alle strutture sopra menzionate.
Per tali strutture, infatti, a fronte di una maggiore presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio che – viene riportato nel documento – rende necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 settembre 2022 (data prevista per la fine dell’obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione), misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Viene, dunque, prorogato per tutto il mese di ottobre 2022, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Nell’ordinanza viene inoltre precisato che l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie non trova applicazione per le seguenti due categorie di soggetti:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Tutte le operazioni di verifica del rispetto delle prescrizioni di obbligo sono demandate ai responsabili delle strutture.
Si attende la pubblicazione della Ordinanza in Gazzetta Ufficiale.