Lavoro agile: Modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo
Dal 1° settembre 2022 comunicazioni semplificate per il datore di lavoro ma con l’imminente approvazione della legge di conversione del Decreto Aiuti bis potrebbe esserci una proroga
Con l’emanazione del D.M. n. 149 del 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto che il datore di lavoro debba effettuare una comunicazione telematica, al medesimo Ministero, dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio di inizio e di lavoro delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
L’adozione di tale disposizione comporta una importante novità in relazione al lavoro agile in quanto ha quale diretta conseguenza una semplificazione strutturale degli obblighi di comunicazione precedentemente previsti; una semplificazione che ha trovato la sua origine anche nell’esperienza maturata durante lo stato emergenziale sanitario e che è stata introdotta al fine di rispondere alle esigenze specifiche presentate dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.
In tal modo, da una parte, si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e, dall’altra, si evita di aggravare “gli uffici del Ministero di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari”.
Con data di decorrenza dal 1° settembre u.s., dunque, il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale statuito dal testo pre-riforma dell’art. 23 della legge del 22 maggio 2017 è stato sostituito da una comunicazione semplificata in modalità telematica avente quale oggetto soltanto i nominativi dei lavoratori interessati e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile. Si precisa che tale adempimento comunicativo è stato previsto esclusivamente nella ipotesi di nuovi accordi di lavoro agile o nel caso in cui si debba procedere a modifiche (comprese le proroghe) di accordi precedenti.
Alcune Pillole operative della nuova procedura
È stata resa disponibile per tutti i datori di lavoro, sia del settore pubblico che del settore privato, apposita modulistica mediante l’accesso al portale Servizi lavoro.
L’art. 1, comma 3, del Decreto ministeriale dispone che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità previste dalla normativa previgente.
Gli adempimenti comunicativ all’utilizzo i – in una ottica volta alla semplificazione degli obblighi posti in capo ai datori di lavoro devono essere effettuati entro il termine di 5 giorni, pena le conseguenze sanzionatorie previste dal D.L. n. 276 del 2003.
Al fine di poter utilizzare in modo pieno la nuova procedura è richiesto, tra l’altro, l’adeguamento dei sistemi informatici, da parte dei datori di lavoro (come viene riportato sul sito del Ministero in oggetto: relativamente dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato) e ciò ha comportato che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Le novità introdotte nelle ultime ore dalla legge di conversione del Decreto Aiuti bis – in attesa della approvazione definitiva
Le semplificazioni oggetto del presente articolo potrebbero, notizie delle ultime ore, subire una proroga nel settore privato a fronte dell’approvazione in corso della legge di conversione decreto Aiuti-bis che sembra aver visto l’introduzione di due importanti interventi in ambito di smart working e nello specifico uno – il più inaspettato in quanto formulato soltanto nella ultima versione della legge e più precisamente all’interno dell’art. 25-bis – con previsione proprio di una proroga a fine dell’anno in corso del termine per ricorrere alla modalità di lavoro agile anche nel caso in cui siano assenti accordi individuali. Tale fattispecie era stata introdotta per far fronte alle conseguenze e agli impatti giuslavoristici dello stato emergenziale sanitario e che anche a seguito della cessazione dello stesso era stato di volta in volta prorogato fino al 31 agosto u.s.
La novità di cui sopra ha accompagnato un’altra importante previsione nell’ambito del lavoro agile; questa seconda novità era già pero stata anticipata dal Ministro Orlando nei giorni scorsi, e attiene alla proroga fino al 31 dicembre 2022 del diritto di lavorare in modalità remota per i lavoratori fragili e per i genitori di minori di età under 14.
Martedì 20 settembre ci sarà l’approvazione del testo definitivo e si potrà avere conferma se la legge di conversione del Decreto Aiuti Bis conterrà tali disposizioni.