Focus – Prevista la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19
A seguito dell’approvazione al Senato, l’emendamento sostitutivo del disegno di legge n. 2394 di conversione del decreto legge n. 127 del 2021 ha trovato voto favorevole anche alla Camera, la quale nella seduta dello scorso 17 novembre ha approvato dunque, in via definitiva, la legge di conversione di tale decreto (l. n. 165 del 19 novembre 2021)
Il decreto legge, ricordiamo, statuiva (statuizione mantenuta anche nella legge di conversione) l’obbligo di verifica della certificazione verde (Green Pass) nei luoghi di lavoro fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria (attualmente fissato – se non dovessero intervenire nuove proroghe – al 31 dicembre 2021) .
Il testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre u.s. e presenta rilevanti novità inerenti alle misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
È stata infatti, ad esempio, introdotta la possibilità per il lavoratore (sia del settore privato che del settore pubblico) di richiedere al datore di lavoro di consegnare copia della propria certificazione verde; quale conseguenza diretta, il lavoratore sarà esonerato, per tutta la durata della validità del suo Green Pass, dall’essere soggetto ai controlli da parte del datore di lavoro. L’obiettivo perseguito è di effettuare una semplificazione delle operazioni di controllo giornaliero fin quando il Green Pass del lavoratore resterà valido soprattutto agevolando le attività delle piccole imprese.
La portata della misura introdotta se, da una parte, effettua una semplificazione delle attività di verifica giornaliere delle certificazioni verdi, dall’altra, comporta degli impatti attinenti alla protezione dei dati personali e del tipo di trattamento effettuato dal datore di lavoro il quale , in base al principio di accountability, dovrà certamente adottare le misure di sicurezza più adeguate anche in base alle indicazioni che saranno eventualmente fornite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali considerando inoltre il parere negativo che era stato espresso dall’Autorità proprio in merito alla modifica apportata al testo del decreto originario e sopra meglio richiamata.