A seguito dell’adozione del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 che estende l’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 (GreenPass) nell’ambito lavorativo pubblico e in quello privato, Confindustria Nazionale ha pubblicato nella giornata di ieri una nota di aggiornamento riguardo a tali aspetti.
E’ importante ricordare che il decreto legge in oggetto si applica “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” ed “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”, che essi siano lavoratori subordinati, lavoratori dipendenti di imprese che eroghino servizi in regime di appalto, lavoratori autonomi (collaboratore, consulente, fornitore, etc), lavoratori interinali, stagisti/tirocinanti, volontari.
Tale decreto rende obbligatorio ai suddetti soggetti, qualora intendano accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta – di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. Sono esclusi i soli soggetti esentati dall’obbligo vaccinale.
La nota di Confindustria si sofferma sugli aspetti maggiormente rilevanti per il settore privato e cerca di dare prime indicazioni operative, tenuto conto della imminente entrata in vigore dell’obbligo (15 ottobre 2021) e del carattere decisivo del possesso del GreenPass nella tutela della salute.
Forti ed importanti le implicazioni dal punto di vista del trattamento e protezione dei dati personali:
- Il Titolare del trattamento dovrà attuare una valutazione della nuova base giuridica quale strumento di trattamento dei dati personali dei propri dipendenti/collaboratori nonché delle modalità di trattamento e protezione di tali dati, ponendo particolare attenzione alle finalità perseguite e/o da perseguire (ad esempio la gestione dei turni di lavoro e/o quella delle trasferte per motivi di lavoro) che potrebbero configurarsi quali trattamenti al limite.
- Resta inteso e chiaro, anche a seguito dei chiarimenti dell’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, che in alcun caso il dato trattato dovrà/potrà essere conservato dal Titolare del trattamento e che gli unici dati che saranno conservati riguarderanno i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul GreenPass (ad es.: assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
- in termini di misure da adottare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) si dovrà rendere disponibile un’informativa sul trattamento dei dati personali contenente, quale base giuridica, l’adempimento a un obbligo di legge; quindi non sarà necessaria la prestazione di un esplicito consenso da parte dell’interessato ma dovranno essere specificate le conseguenze in caso di rifiuto al trattamento.
- Il Titolare del trattamento inoltre, in conformità alle disposizioni del GDPR, dovrà provvedere alla nomina del soggetto (interno e/o esterno) autorizzato al trattamento di tali dati.
- Il Titolare, infine, dovrà attuare una attività di sensibilizzazione e formazione del proprio personale.
Per maggiori informazioni questo il link alla nota di aggiornamento: L’estensione del Green pass al lavoro privato
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