Sono frequenti i casi di esercizio dell’ attività medica senza ancora aver ricevuto la necessaria autorizzazione sanitaria; In molte circostanze questo avviene nonostante ci sia già un iter in corso, specifico per ogni singola Regione. Le tempistiche per poter ottenere l’autorizzazione sanitaria variano da Regione a Regione, può accadere però che, il Titolare della struttura in attesa dell’autorizzazione, inizi a esercitare la sua attività senza attendere il benestare degli uffici preposti.
La Conferenza Stato Regioni ha emesso il parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale con riguardo al regolamento in materia di sospensione delle strutture che esercitano attività odontoiatrica ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017 n.124.
Le strutture autorizzate all’esercizio di attività odontoiatrica devono inviare, con cadenza quinquennale, all’ufficio competente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare, concernente la persistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa sul direttore sanitario. Nel caso fossero intervenuti dei cambiamenti, gli stessi dovranno essere segnalati immediatamente anche all’Ordine dall’iscritto.
È noto oramai che ad emanare le norme sulle autorizzazioni sanitarie sono le singole Regioni: in alcuni casi può bastare la presentazione di una comunicazione di avvio attività o una S.C.I.A., mentre in altre bisogna attendere il rilascio del provvedimento amministrativo prima di poter iniziare l’attività.
A fronte di un crescente aumento di tali situazioni, è stato opportuno prendere in considerazione il documento trasmesso dalla CAO Nazionale ai presidenti di Commissione provinciale, le principali novità introdotte riguardano, l’attività di vigilanza e sospensione dell’autorizzazione sanitaria per le strutture obbligate a dotarsi di un direttore sanitario.
Le Regioni devono individuare un “ufficio competente per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti, nonché per la relativa attività di vigilanza, tenendo conto della disciplina vigente in materia di autorizzazione per l’esercizio dell’attività sanitaria, ai sensi “dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle relative discipline regionali”
L’Ufficio incaricato potrà effettuare le verifiche in qualsiasi momento, ma anche su richiesta dell’amministrazione sanitaria territoriale, e Regionale competente in materia di salute e del Ministero della Salute.
Ma cosa succede in caso di inadempienza?
Si procede nel diffidare la struttura, invitando quest’ultima ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della diffida.
La struttura “da parte sua” potrà presentare memorie e/o documenti contenenti le proprie contestazioni, nominando nel frattempo un responsabile provvisorio con funzioni di direttore sanitario; nel caso di mancata nomina di tale figura a intervenire nell’esercizio di tali funzioni sarà un professionista nominato dalla stessa amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
Quando l’autorizzazione sanitaria può essere sospesa?
- Nel caso siano trascorsi 90 giorni senza che la struttura abbia adempiuto alle mancanze contestate;
- nel caso di impossibilità a nominare un responsabile provvisorio esercente funzioni di Direttore Sanitario.
Quanto dura la sospensione?
La sospensione e pertanto la chiusura dell’attività, si protrarrà fino a quando non verranno sanate e rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento di sospensione.
Solo dopo una fase di accertamento, ispezione ed emissione del relativo parere favorevole, da parte della sezione territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, l’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo interverrà riabilitando la struttura.
La U.C. GROUP, in qualità di società di consulenza in ambito normativo sanitario, potrà assistere l’interessato, durante tutto l’iter autorizzativo, evitando situazioni che comportano una limitazione per il business del professionista.
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